La polizza di credito commerciale non è un titolo di credito, ma si configura piuttosto come una promessa di pagamento e pertanto non incorpora il credito come avviene nella cambiale, ma contiene unicamente il riconoscimento di un debito. Qualora il debitore non paghi, il creditore dovrà dimostrare l’esistenza del suo diritto a ottenere il rimborso. (continua…)
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Il prestito titoli è un contratto di mutuo garantito, mediante il quale il muutante/prestatore (lender) consegna al mutuario/prestatario (borrower) titoli di credito fungibili dietro corresponsione di un compenso. Il mutuatario, a sua volta, si impegna a restituire, alla scadenza del contratto, titoli della stessa specie e nella stessa quantità di quelli ricevuti.
L’operazione di prestito titoli è definita, dalla direttiva Cee in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, come “la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli contro adeguata garanzia con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito”.
Con il ricorso alle operazioni di polizze di credito commerciale un’impresa contrae con un’altra impresa un debito che diviene esigibile a scadenza prefissata. La prima rilascia alla seconda un documneto in cui riconosce il proprio debito, e ottiene di solito da una banca una garanzia a favore del creditore e di chiunque si renda cessionario di tale credito per effetto di una o più cessioni pro soluto. Si tratta in sostanza di un credito assistito da garanzia bancaria, la cui durata è normalmente compresa tra 1 e 3 mesi.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza della Cassazione, riconoscendo nei titoli al portatore rappresentativi di depositi bancari una funzione di legittimazione attiva e passiva, unitamente alla presenza dei requisiti della letteralità e dell’autonomia, li considera ormai come veri e propri titoli di credito al portatore.
Si ritiene che siano titoli di credito causali, essendo presente in essi l’indicazione della causa che ha dato luogo all’emissione, per cui la validità dei titoli è subordinata alla reale esistenza del rapporto sottostante.
Relativamente alla trasferibilità, il trasferimento può avvenire mediante la semplice traditio o consegna del titolo (art 2003 c.c.). Contrariamente a quanto comunemente previsto per i titoli di credito al portatore (2006 c.c.), in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un certificato di deposito, il legittimo possessore può ottenere il duplicato seguendo la procedura di ammortamento prevista dalla legge 948 del 1951.
I certificati di deposito sono titoli trasferibili emessi dalle banche che rappresentano depositi a scadenza vincolata. Il risparmiatore mette a disposizione della banca una somma di denaro con vincolo a scadenza, ricevendo in cambio un titolo rappresentativo del deposito effettuato. Non è prevista una specifica forma cartolare per i certificati di deposito, per i quali, pertanto, si deve ritenere che esista, in forza del principio generale della libertà di creazione dei titoli di credito, un’ampia facoltà di strutturazione.


